Art. 6.
  1.   All'articolo   10  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nel  comma  7,  le  parole:  "comma  5" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6";
    b)  nel  comma  8, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 7";
    c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
      "8-bis.  Qualora  gli  obblighi  di  cui  ai commi 6, 7 e 8 non
vengano  adempiuti  entro  il termine di centoventi giorni successivi
allo  scadere  di  ciascun  anno,  il  tirocinio  e'  automaticamente
interrotto  sino  alla  data  di  presentazione  o  spedizione  della
relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
      8-ter.  Il decesso ovvero la impossibilita' di prosecuzione del
tirocinio  per  ogni  altro  evento  riferibile al soggetto presso il
quale  si  sta  svolgendo  il  tirocinio,  ne  comporta  l'automatica
interruzione.  Il  tirocinante  che  intende proseguire il periodo di
tirocinio  presso  altro  soggetto  abilitato al controllo legale dei
conti  ne  da'  comunicazione  scritta  alla commissione centrale con
lettera  raccomandata,  allegando un'autodichiarazione sull'attivita'
svolta  sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del
tirocinio  rilasciata  dal  soggetto  presso  il  quale  deve  essere
proseguito.  La  commissione  centrale puo' richiedere al tirocinante
l'integrazione di dati, notizie e documenti.".
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio
          e'  svolto  presso un revisore contabile, anche nell'ambito
          di   societa'   di  revisione  iscritte  all'albo  speciale
          istituito presso la commissione nazionale per le societa' e
          la borsa.
              2.  I  dipendenti  dello  Stato  e  degli enti pubblici
          svolgono   il   tirocinio  presso  un  dipendente  pubblico
          abilitato  al  controllo legale dei conti, la cui attivita'
          abbia  ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e
          consolidati.  Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un
          ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.
              3.  Il  dipendente  pubblico  che  intende  svolgere il
          tirocinio,   fa   istanza  all'ente  di  appartenenza,  che
          articola  l'orario  di lavoro del predetto, compatibilmente
          con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli
          lo svolgimento del tirocinio.
              4.  Il  dipendente  pubblico fa altresi' istanza ad una
          delle  pubbliche  amministrazioni indicate nell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la
          quale  provvede a designare il proprio dipendente abilitato
          al controllo legale dei conti di cui al comma 2.
              5.  Il  revisore contabile o dipendente pubblico presso
          cui  e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante
          di  frequentare  corsi  di  preparazione  o  altri corsi di
          studio   presso   facolta'   universitarie   economiche   o
          giuridiche,  purche'  tale  frequenza  non  pregiudichi  il
          tirocinio stesso.
              6.  Al  termine  di  ciascun anno di tirocinio, entro i
          sessanta  giorni  successivi,  il  tirocinante  redige  una
          relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i
          compiti  concernenti l'attivita' di revisore contabile alla
          cui  predisposizione  e  svolgimento  ha  partecipato,  con
          l'indicazione  del  relativo  oggetto,  e delle prestazioni
          tecnico-pratiche   rilevanti  alla  cui  trattazione  abbia
          assistito o collaborato.
              7.  La  relazione  di  cui  al  comma  6 asseverata dal
          soggetto  presso  il  quale e' stato svolto il tirocinio e'
          trasmessa alla commissione.
              8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate
          nei  commi  6  e  7, sussiste anche nel corso dell'anno, in
          caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore
          contabile o funzionario pubblico.
              8-bis.  Qualora  gli  obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8
          non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni
          successivi  allo  scadere  di ciascun anno, il tirocinio e'
          automaticamente  interrotto sino alla data di presentazione
          o  spedizione  della  relazione  a  mezzo  raccomandata con
          avviso di ricevimento.
              8-ter.   Il   decesso   ovvero   la  impossibilita'  di
          prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile
          al  soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio,
          ne  comporta  l'automatica interruzione. Il tirocinante che
          intende  proseguire  il  periodo  di tirocinio presso altro
          soggetto  abilitato  al  controllo  legale dei conti ne da'
          comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera
          raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita'
          svolta  sino  a quella data, unitamente all'attestazione di
          inizio  del  tirocinio  rilasciata  dal  soggetto presso il
          quale  deve essere proseguito. La commissione centrale puo'
          richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e
          documenti."