Art. 6. 1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 7, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6"; b) nel comma 8, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7"; c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio e' automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 8-ter. Il decesso ovvero la impossibilita' di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne da' comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita' svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale puo' richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio e' svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di societa' di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la commissione nazionale per le societa' e la borsa. 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attivita' abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante. 3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio. 4. Il dipendente pubblico fa altresi' istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2. 5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facolta' universitarie economiche o giuridiche, purche' tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso. 6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attivita' di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. 7. La relazione di cui al comma 6 asseverata dal soggetto presso il quale e' stato svolto il tirocinio e' trasmessa alla commissione. 8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico. 8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio e' automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 8-ter. Il decesso ovvero la impossibilita' di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne da' comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita' svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale puo' richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti."