Art. 7.
  1. L'articolo 19 del decreto e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19  (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in
tre prove scritte ed una prova orale.
  2.  Ciascuna  prova scritta verte su una o piu' materie, scelte tra
quelle  elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad
h)  e  da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
27  gennaio  1992,  n.  88.  La prova orale verte su tutte le materie
elencate nella predetta disposizione.".