Art. 7. 1. L'articolo 19 del decreto e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. 2. Ciascuna prova scritta verte su una o piu' materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.".