Art. 8. 1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto e' abrogata.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 27 (Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'.). - 1. La domanda di iscrizione delle societa', conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi; b) (Omissis); c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29. 2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione. 3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della societa', in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia."