Art. 9.
  1.  Nell'ultimo  periodo  del comma 3 dell'articolo 30 del decreto,
dopo  le  parole: "al richiedente" sono aggiunte in fine le seguenti:
"a  cura  del  reparto  dei  revisori  contabili  del Ministero della
giustizia,  ed  in  caso di accoglimento deve essere pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami.".
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99,
          come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  30  (Esame delle domande e iscrizione.). - 1. Le
          domande   per   l'iscrizione   nel  registro  dei  revisori
          contabili  sono  esaminate dalla commissione centrale entro
          quattro  mesi  dalla  presentazione o ricezione, in caso di
          invio a mezzo raccomandata.
              2.  La  commissione  esegue  i  controlli necessari per
          verificare  la  ricorrenza  dei  requisiti  richiesti dalla
          legge per l'iscrizione.
              3.  L'iscrizione,  o il provvedimento che la nega, sono
          assunti,  su  proposta  della  commissione, con decreto del
          direttore  generale  degli  affari  civili  e  delle libere
          professioni   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Il
          provvedimento  e'  comunicato  al  richiedente  a  cura del
          reparto   dei   revisori   contabili  del  Ministero  della
          giustizia,   ed   in   caso  di  accoglimento  deve  essere
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".