Art. 9. 1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole: "al richiedente" sono aggiunte in fine le seguenti: "a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami.".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 30 (Esame delle domande e iscrizione.). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata. 2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione. 3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento e' comunicato al richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".