(Accordo-art. XIII)
                            Articolo XIII 
  Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed  entrera'  in  vigore
trenta giorni dopo lo scambio fra le Parti dei  rispettivi  strumenti
di ratifica. 
  L'Accordo avra' una durata di cinque anni  e,  a  scadenza,  verra'
automaticamente rinnovato per periodi successivi  di  uguale  durata,
salvo che una parte lo denunci, mediante notifica  all'altra  con  un
anticipo non inferiore a sei mesi,  trascorsi  i  quali  cessera'  di
essere in vigore. In questo caso, le attivita'  di  cooperazione  che
risultassero  in  corso  di  svolgimento  non  saranno  sospese   ne'
interrotte a motivo della suddetta scadenza. 
  La cessazione  della  validita'  del  presente  Accordo  o  la  sua
revisione  non  pregiudicheranno  alcun  diritto,  impegno  o   altra
situazione giuridica sorta in conformita' ad  accordi  tra  organismi
delle Parti. 
    Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana e spagnola,  i  due  testi  facenti  ugualmente
fede. 
                          Firme Illeggibili