(Accordo-art. II)
                             Articolo II 
  Nel quadro del presente Accordo un progetto puo'  coinvolgere,  per
ciascuna delle due Parti, uno o piu' gruppi di lavoro appartenenti ad
una o varie istituzioni. 
  I progetti avranno due co-direttori, uno di ciascuno Stato, i quali
saranno i responsabili dello stesso e dovranno controllarne il  grado
di avanzamento. I co-direttori consegneranno ogni anno agli organismi
incaricati   del   coordinamento   e   dell'attuazione   dell'Accordo
menzionati nel seguente articolo  V  una  relazione  sullo  stato  di
avanzamento dei vari progetti ed una proposta di attivita' per l'anno
successivo. 
  I co-direttori consegneranno una relazione finale  entro  due  mesi
dalla conclusione del progetto.