(Accordo-art. III)
                            Articolo III 
  Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica  dei  due
Stati, i progetti approvati nel quadro del presente Accordo  potranno
riguardare i seguenti settori: 
    agricoltura e tecnologie alimentari; 
    biochimica e biotecnologia; 
    scienze del mare; 
    fisica e altre scienze di base; 
    energia e nuove fonti rinnovabili di energia; 
    medicina e sanita'; 
    informatica; 
    ambiente e cambiamento climatico globale; 
    formazione. 
  La Commissione mista,  menzionata  piu'  avanti  all'articolo  VII,
potra' modificare o ampliare i settori di  cooperazione  da  definire
come prioritari per l'interesse comune dei due Stati.