(Accordo-art. VII)
                            Articolo VII 
  Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare  l'andamento
della   sua   applicazione,   gli   organi   coordinatori    indicati
nell'articolo V istituiranno una Commissione  mista  di  cooperazione
scientifica e tecnologica, di seguito denominata "la Commissione". 
  La Commissione avra' due co-presidenti, uno di  ciascuno  Stato,  e
adottera' un regolamento della propria attivita' e le relative  norme
procedurali. 
  La Commissione terra' le sessioni alternativamente in  Argentina  e
in Italia, ogni due anni, in date che saranno concordate per  la  via
diplomatica e avra' i seguenti compiti: 
    esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo; 
    analizzare, rivedere ed approvare i  programmi  di  lavoro  sulla
base di criteri di qualita' e pertinenza; 
    stabilire le condizioni finanziarie e per la realizzazione  delle
azioni congiunte; 
    formulare  le  raccomandazioni  per  il   perfezionamento   delle
attivita'  di  cooperazione  che  si  realizzeranno  nel  quadro  del
presente Accordo. 
  Nei periodi tra le sessioni la Commissione potra' riunirsi, qualora
necessario, per esaminare  i  problemi  connessi  all'attuazione  del
presente Accordo e  per  scambiare  informazioni  sull'andamento  dei
programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. 
  La Commissione mista potra' istituire,  se  necessario,  gruppi  di
lavoro  temporanei  per  determinati   settori   della   cooperazione
scientifica e tecnologica nonche' invitare esperti  per  studiare  ed
esaminare problematiche concrete e per elaborare  raccomandazioni  al
riguardo.