Articolo IX I diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le imprese interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e degli impegni assunti dalle stesse nell'ambito degli accordi internazionali vigenti. Nell'ambito di un progetto di formazione e di ricerca le imprese partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e dottorandi il diritto a pubblicare, in forma di tesi di dottorato o di pubblicazioni in riviste specializzate, i risultati della ricerca effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel paragrafo precedente.