(Accordo-art. IX)
                             Articolo IX 
  I diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle  ricerche
congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le  imprese
interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e
degli  impegni  assunti  dalle  stesse  nell'ambito   degli   accordi
internazionali vigenti. 
  Nell'ambito di un progetto di formazione e di  ricerca  le  imprese
partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e  dottorandi  il
diritto  a  pubblicare,  in  forma  di  tesi  di   dottorato   o   di
pubblicazioni in riviste specializzate,  i  risultati  della  ricerca
effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel
paragrafo precedente.