Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato  in  lire  15  milioni  annue per ciascuno degli anni 1999 e
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.