(Accordo - art. 1)
ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA
  ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA. 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e la Grande  Giamahiria  araba
libica popolare socialista (di seguito denominate "le Parti"); 
  Nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra  il
popolo italiano ed il popolo arabo libico; 
  Convinti dell'importanza che puo' avere lo sviluppo e  l'incremento
della cooperazione nel settore turistico per il  rafforzamento  delle
buone relazioni; 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
  Le Parti si adopereranno per  istituire  uffici  di  rappresentanza
turistica nel territorio dell'altra Parte contraente  in  conformita'
alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere
informazioni e propaganda turistica  senza  fini  di  lucro  e  senza
espletare attivita' commerciali. Gli uffici e il loro  personale  non
saranno accreditati presso il Ministero degli affari esteri  italiano
ed il Comitato popolare  generale  per  le  relazioni  estere  e  non
goderanno dei privilegi e delle  immunita'  normalmente  concesse  ai
diplomatici ed alle Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.