(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
  Al fine di migliorare  la  conoscenza  delle  rispettive  industrie
turistiche, le  Parti  si  scambieranno  informazioni  sulle  proprie
organizzazioni turistiche, dati statistici  relativi  al  settore,  e
stabiliranno  di  comune  accordo  le  priorita'  da  attribuire   ai
programmi di cooperazione nel settore in questione,  con  particolare
riguardo agli investimenti.