(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
  Il presente Accordo avra' validita' di cinque anni ed  entrera'  in
vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure  di  ratifica,
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 
  Il presente Accordo verra' rinnovato  automaticamente  per  periodi
successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una  delle  Parti
all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza. 
  Il presente Accordo potra' essere modificato d'intesa tra le  Parti
e le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore per  scambio  di
note. 
  Fatto a Roma, il 4 luglio 1998, in due  originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

     PER IL GOVERNO DELLA             PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA
     REPUBBLICA ITALIANA              LIBICA POPOLARE SOCIALISTA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico