Articolo 7 Il presente Accordo avra' validita' di cinque anni ed entrera' in vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo verra' rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza. Il presente Accordo potra' essere modificato d'intesa tra le Parti e le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore per scambio di note. Fatto a Roma, il 4 luglio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA REPUBBLICA ITALIANA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA Parte di provvedimento in formato grafico