Art. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata: "3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto 21 maggio 1998, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 nonche' dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".