Art. 2.
  1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494,
sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: ", nonche' dall'articolo 7 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          16  dicembre  1999,  n.  494  (Disposizioni  temporanee per
          agevolare  gli  interventi  ed i servizi di accoglienza del
          grande  giubileo  dell'anno  2000),  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "3.  Per  le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo'
          provvedere  attraverso la stipulazione di contratti a tempo
          determinato  per  soggetti  impegnati in lavori socialmente
          utili  per  effetto  della convenzione tra il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
          decreto  legislativo  1o  dicembre  1997,  n.  468.  Con la
          stipulazione  dei suddetti contratti i soggetti interessati
          decadono  dal  beneficio degli incentivi previsti dall'art.
          12  del  citato  decreto  legislativo n. 468 del 1997 e dal
          decreto  21 maggio  1998,  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale emanato di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 19 giugno
          1998   nonche'   dall'art.   7   del   decreto  legislativo
          28 febbraio 2000, n. 81".