Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
lire  34.663  milioni  per  l'anno  2000,  in lire 83.385 milioni per
l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:
    a)  quanto  a  lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385
milioni  per  l'anno  2001  e  a lire 11.133 milioni per l'anno 2002,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero  della  giustizia  per lire 23.878 milioni, per lire 83.385
milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000,
2001 e 2002;
    b)  quanto  a  lire  10.785  milioni  per  l'anno  2000, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 66 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66 della legge 17
          maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              "Art.  66  (Integrazione  del fondo per l'occupazione e
          interventi  in  materia  di  formazione  continua). - 1. Il
          fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire
          900  miliardi  per  l'anno  1999  e  di lire 800 miliardi a
          decorrere dall'anno 2000.
              2.  In  attuazione  dell'art.  17, comma 1, lettera d),
          della   legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e'  stabilita  a
          decorrere  dall'anno  1999 in lire 200 miliardi la quota di
          gettito  dei  contributi  di  cui  all'art. 9, comma 5, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  236,
          destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
          1,   lettera   d).   Conseguentemente,  per  assicurare  la
          continuita'  degli  interventi di cui all'art. 9 del citato
          decreto-legge  n.  148  del 1993 e' autorizzata la spesa di
          lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
              3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  pubblica
          istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le
          attivita'  di  formazione e istruzione professionale svolte
          dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono
          al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco
          delle  attivita'  svolte, dei soggetti che le svolgono, del
          personale  impiegato  nello  svolgimento, dei costi, con la
          specificazione  delle  parti a carico di soggetti pubblici,
          del  numero  delle  persone  a  cui  e'  stata impartita la
          formazione  e  degli effetti occupazionali della formazione
          con riferimento ai medesimi soggetti.
              4.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          lire  1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi
          a   decorrere   dall'anno   2000,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
          scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.
              5.    In   attesa   della   riforma   degli   incentivi
          all'occupazione   e   degli   ammortizzatori   sociali,  le
          disposizioni    relative   ai   piani   per   l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione, di cui
          all'art.  15  del  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n.  451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli
          anni  1999  e  2000. I predetti piani sono realizzati sulla
          base  di  una  programmazione che ne preveda la conclusione
          entro  il  31 dicembre  2000. Al relativo onere si provvede
          nel  limite  massimo  di  lire  110 miliardi a carico degli
          stanziamenti  del fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
          con  le  risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
          per  gli  esercizi  finanziari  1997 e 1998 nell'ambito del
          predetto fondo".