Art. 10.
              (Misure a favore del personale volontario
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

   1.  Il  Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle
strutture   dei   vigili  del  fuoco,  promuove  la  costituzione  di
distaccamenti   volontari  nei  comuni  al  fine  di  assicurare  sul
territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.
   2.  Allo  scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di
mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del
fuoco,  le  regioni  e  gli enti locali, singoli o associati, nel cui
comprensorio  territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa
con  il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni
e  assegnarli  in  uso  gratuito  ai  distaccamenti  volontari per le
attivita' di protezione civile e del soccorso istituzionale.
   3.  L'Associazione  nazionale  vigili  del  fuoco  volontari  puo'
accedere  ai  benefici  ed  ai  contributi  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive
modificazioni.
   4.   Per   le  donazioni  effettuate  ai  distaccamenti  volontari
dall'Associazione  nazionale  vigili  del  fuoco volontari relative a
mezzi,  attrezzature e materiale tecnico e' concesso all'Associazione
stessa,  nei  limiti  di spesa di seguito indicati, un contributo non
superiore  alla  somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a
titolo  di  rivalsa  in  relazione all'acquisto dei citati beni. Agli
atti  di  donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta
sulle  donazioni.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma,  pari  a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
   5.  All'articolo  70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n.
469,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti
dai   precedenti   commi"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  per  lo
svolgimento   di   servizio  di  soccorso  effettuato  dal  personale
volontario  in  attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,".
   6.   Il   personale   volontario   in   attivita'  negli  appositi
distaccamenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa
della  chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere
incorporato  nelle  unita'  di  leva  del  Corpo  stesso prestando il
proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e'
accolta  fino  a  concorrenza  dell'onere  di  lire 7.500 milioni per
ciascuno    degli    anni    2000   e   2001.   All'onere   derivante
dall'applicazione  del  presente comma, pari a lire 7.500 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
   7.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario
del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche in
nuclei  operativi  volontari  per il soccorso tecnico e la logistica,
che  possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli
ispettorati  dei  vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni
di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
 
          Note all'art. 10:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          613/1994,  e  successive  modificazioni, reca: "Regolamento
          recante   norme   concernenti   la   partecipazione   delle
          associazioni  di volontariato nelle attivita' di protezione
          civile".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  70  della legge n.
          469/1961,   e  successive  modificazioni  (per  l'argomento
          vedasi  nelle  note  all'art.  3),  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  70.  -  Il  personale  volontario  e'  tenuto  a
          frequentare  periodici  corsi  di  addestramento  secondo i
          programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
              In  occasione  di  pubbliche calamita' o catastrofi, il
          personale  volontario  puo'  essere  richiamato in servizio
          temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
              Il  personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
          in  servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
          all'anno, in caso di particolari necessita'.
              Nei  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e  per  lo
          svolgimento   di   servizio   di  soccorso  effettuato  dal
          personale  volontario  in  attivita'  presso  gli  appositi
          distaccamenti  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
          amministrazioni  statali, gli enti pubblici e privati e gli
          altri   datori   di  lavoro  hanno  l'obbligo  di  lasciare
          disponibili  i  propri  dipendenti  ai  quali  deve  essere
          conservato il posto occupato".