Art. 9.
(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

   1.  Per  la  stipulazione  dei  contratti di locazione di immobili
privati  o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  nulla  osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto
del  Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive
modificazioni,  da  parte  del  Ministero  delle  finanze - direzione
centrale  del demanio, e' richiesto ove l'importo contrattuale superi
lire 1.500 milioni.
   2.  L'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437,  e'  applicabile  anche  nei  casi  eccezionali  in cui si rende
indifferibile  il  pagamento  dei canoni di affitto, nelle more della
definizione delle procedure di locazione di immobili.
   3.  Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
1°  ottobre  1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  novembre  1996,  n.  609,  le  parole  "per  l'acquisto  dei beni
necessari  per  gli  interventi  di  emergenza" sono sostituite dalle
seguenti:  "per  l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi
necessari  a  garantire  la permanente efficienza degli interventi di
soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze".
   4.  E'  autorizzata  la  spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture
edilizie  didattiche,  sia  centrali  che  periferiche, attraverso il
completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli
didattici,  per  consentire  il regolare svolgimento dei programmi di
formazione,  addestramento e specializzazione del personale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Al  relativo  onere  si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica   n.   72/1955  (Decentramento  di  servizi  del
          Ministero delle finanze), e' il seguente:
              "Art.  4.  -  All'intendente  di finanza e' deferita la
          competenza  a  concedere  il nulla osta relativo alle spese
          conseguenti   ai  contratti,  inerenti  alla  locazione  di
          stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati
          ed  approvati  dalle  amministrazioni  interessate, sino al
          limite di somma di L. 2.400.000".
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma  1, del decreto-legge
          28 agosto  1995,  n.  361,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  27 ottobre  1995,  n.  437  (Differimento  di
          termini  previsti da disposizioni legislative in materia di
          interventi  concernenti  la pubblica amministrazione) e' il
          seguente:
              "Art.  4. - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee
          deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili
          del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi
          ed  esperienze,  rispetto  ai  periodici accreditamenti sui
          vari  capitoli  di  spesa,  viene  stanziata annualmente la
          somma  occorrente  in  apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero dell'interno. Le somme
          accreditate  alle  scuole  centrali  antincendi,  al centro
          studi  ed  esperienze  ed ai comandi provinciali dei Vigili
          del  fuoco  sullo  stanziamento  di  detto capitolo debbono
          essere  versate  presso  la competente sezione di tesoreria
          provinciale   con  imputazione  in  uno  speciale  capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando cessino o
          diminuiscano  le  necessita' dell'accreditamento e, in ogni
          caso,  alla  chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per
          l'esercizio  finanziario  1993 l'ammontare del fondo di cui
          al  presente  comma  e'  fissato in lire 40.000 milioni. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto
          da  emanare  di  concerto  con  il  Ministro dell'interno e
          sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti,
          i criteri per l'impiego del fondo".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma 1, primo
          periodo,   del   decreto-legge  1o ottobre  1996,  n.  512,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996,  n.  609  (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
          1), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  5.  -  1.  Con regolamento, da adottarsi a norma
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
          Ministro   del   tesoro,   sono   emanate   le   norme   di
          amministrazione  e  contabilita'  del  Corpo  nazionale dei
          vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche
          in  deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato,
          allo   scopo  di  conseguire  obiettivi  di  snellimento  e
          accelerazione  delle  procedure,  per l'acquisto dei beni e
          per  la  prestazione  dei servizi, necessari a garantire la
          permanente  efficienza degli interventi di soccorso tecnico
          urgente in previsione di possibili emergenze".