Art. 2.
               Modalita' di esecuzione del memorandum
  1.  Il  Ministero  degli affari esteri, ai fini della realizzazione
delle  iniziative  previste dal memorandum d'intesa, puo' partecipare
quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".
  2.   Il   Ministero   del  commercio  con  l'estero,  il  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed il
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, quest'ultimo in base
al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n.  368,  possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 quali
promotori.
  3.  Altre  pubbliche  amministrazioni  statali,  regionali e locali
possono  partecipare  alla  Fondazione di cui al comma 1 del presente
articolo,  ai  fini della realizzazione delle iniziative previste dal
memorandum  d'intesa  di  cui  all'articolo 1, ove le loro competenze
abbiano attinenza con le iniziative medesime.
  4.  Per  la  realizzazione delle iniziative previste dal memorandum
d'intesa  di  cui all'articolo 1, in particolare per il finanziamento
delle  attivita'  relative alle manifestazioni della rassegna "Italia
in  Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso
memorandum,  e'  autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di
lire per il triennio 2000-2002.