Art. 2. Modalita' di esecuzione del memorandum 1. Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, puo' partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001". 2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 quali promotori. 3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime. 4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, in particolare per il finanziamento delle attivita' relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.