Art. 3.
                              O n e r i
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  3.500  milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno
2001  e  a  lire  1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.