ART. 10.

   1.  Dopo  l'articolo  181  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "ART.  181-bis.  - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di
cui  agli  articoli  171-bis  e  171-ter,  la Societa' italiana degli
autori  ed  editori  (SIAE)  appone  un contrassegno su ogni supporto
contenente  programmi  per elaboratore o multimediali nonche' su ogni
supporto  contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione  di  opere  o  di  parti  di  opere  tra  quelle  indicate
nell'articolo  1,  primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema   tecnico   per   il  controllo  delle  riproduzioni  di  cui
all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di  accordi  tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
   2.  Il  contrassegno  e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli  fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa  attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi.  In  presenza  di  seri  indizi,  la  SIAE  verifica, anche
successivamente,   circostanze   ed   elementi   rilevanti   ai  fini
dell'apposizione.
   3.  Fermo  restando  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi  ai
diritti   di  cui  alla  presente  legge,  il  contrassegno,  secondo
modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
che  tiene  conto  di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie   interessate,   puo'   non  essere  apposto  sui  supporti
contenenti   programmi   per  elaboratore  disciplinati  dal  decreto
legislativo  29  dicembre  1992,  n.  518,  utilizzati esclusivamente
mediante  elaboratore  elettronico,  sempre  che  tali  programmi non
contengano  suoni  voci  o  sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera
da  cui  sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica  delle  opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei
prodotti,  anche  ai  fini  della  tutela  penale di cui all'articolo
171-bis,  e'  comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
   4.  I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono  individuati  da  un  regolamento  di  esecuzione da emanare con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite  la  SIAE  e  le  associazioni  di categoria interessate, nei
termini  piu'  idonei  a  consentirne  la  agevole applicabilita', la
facile  visibilita'  e  a prevenire l'alterazione e la falsificazione
delle  opere.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del predetto
regolamento,  resta operativo il sistema di individuazione dei tempi,
delle   caratteristiche   e   della   collocazione  del  contrassegno
determinatosi  sotto  la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche  per  il  controllo,  sono  a  carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
   5.  Il  contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non  poter  essere  trasferito  su  altro  supporto.  Deve  contenere
elementi  tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera
per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore
o   del  titolare  del  diritto  d'autore.  Deve  contenere  altresi'
l'indicazione  di  un  numero  progressivo  per  ogni  singola  opera
riprodotta  o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita,
al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
   6.  L'apposizione  materiale del contrassegno puo' essere affidata
anche  in  parte  al  richiedente o ad un terzo da questi delegato, i
quali  assumono  le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I
medesimi  soggetti  informano  almeno  trimestralmente  la SIAE circa
l'attivita'  svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi
in  cui  esista  apposita  convenzione  tra  il produttore e la SIAE,
l'importatore  ha  l'obbligo  di  dare  alla  SIAE preventiva notizia
dell'ingresso  nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
   7.  Nei  casi  di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare  che  l'apposizione  del  contrassegno  sia  sostituita da
attestazione  temporanea  resa  ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
   8.   Agli   effetti   dell'applicazione  della  legge  penale,  il
contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  decreto  legislativo  29  dicembre  1992, n. 518,
          reca:  "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla
          tutela giuridica dei programmi per elaboratore".