ART. 11 
 
   1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  sono
inseriti i seguenti: 
   "ART.  182-bis  -  1.  All'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni ed alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(SIAE)  e'  attribuita,  nell'ambito  delle   rispettive   competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza: 
   a) sull'attivita' di riproduzione  e  duplicazione  con  qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi  altro
supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via  etere
e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva  con
qualsiasi mezzo effettuata; 
   b)  sulla  proiezione  in  sale  cinematografiche   di   opere   e
registrazioni tutelate dalla normativa sul  diritto  d'autore  e  sui
diritti connessi al suo esercizio; 
   c) sulla distribuzione, la vendita,  il  noleggio,  l'emissione  e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui  alla  lettera
a); 
   d)  sui  centri  di  riproduzione  pubblici  o  privati,  i  quali
utilizzano nel proprio ambito o  mettono  a  disposizione  di  terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia,  o  analogo
sistema di riproduzione. 
   2. La SIAE,  nei  limiti  dei  propri  compiti  istituzionali,  si
coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie  nelle
comunicazioni. 
   3.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  indicati  nel   comma   1,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento  con
gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono  accedere  ai  locali
dove vengono  svolte  le  attivita'  di  riproduzione,  duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione  cinematografica
nonche'  le  attivita'   ad   esse   connesse.   Possono   richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere  e  via
cavo o la proiezione cinematografica. Nel  caso  in  cui  i  suddetti
locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti  industriali
o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,  l'accesso  degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria. 
   ART. 182-ter - 1.  Gli  ispettori,  in  caso  di  accertamento  di
violazione delle norme  di  legge,  compilano  processo  verbale,  da
trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per  il
compimento degli atti previsti dagli  articoli  347  e  seguenti  del
codice di procedura penale". 
   2. Alla lettera b) del comma 6  dell'articolo  1  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: 
   "4-bis) svolge i compiti attribuiti  dall'articolo  182-bis  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". 
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  347  del codice di
          procedura penale:
              "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1.  Acquisita  la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
          senza   ritardo,   riferisce  al  pubblico  ministero,  per
          iscritto,  gli  elementi  essenziali  del fatto e gli altri
          elementi  sino  ad  allora  raccolti, indicando le fonti di
          prova  e  le  attivita'  compiute, delle quali trasmette la
          relativa documentazione.
              2.   Comunica,   inoltre,   quando   e'  possibile,  le
          generalita',   il  domicilio  e  quanto  altro  valga  alla
          identificazione  della  persona  nei  cui confronti vengono
          svolte  le  indagini,  della persona offesa e di coloro che
          siano  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
          ricostruzione dei fatti.
              2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
          prevista  l'assistenza  del difensore della persona nei cui
          confronti  vengono  svolte  le  indagini,  la comunicazione
          della  notizia  di  reato  e' trasmessa al piu' tardi entro
          quarantotto   ore   dal   compimento  dell'atto,  salve  le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
              3.   Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
          ogni   caso,  quando  sussistono  ragioni  di  urgenza,  la
          comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente
          anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire
          senza  ritardo  quella  scritta  con  le  indicazioni  e la
          documentazione previste dai commi 1 e 2.
              4.  Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
              - La  lettera  b)  del  comma 6 dell'art. 1 della legge
          31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo",   con  le
          modifiche  introdotte  dalla  presente  legge, risulta come
          segue:
              "Art.    1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni).  -  6.  Le  competenze  dell'autorita' sono
          cosi' individuate:
                a) omissis;
                b) la commissione per i servizi e i prodotti:
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge  dei  servizi  e  dei  prodotti  che  sono forniti da
          ciascun  operatore  destinatario  di  concessione ovvero di
          autorizzazione  in  base alla vigente normativa promuovendo
          lintegrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
          telecomunicazioni;
                  2)  emana  direttivo concernenti i livelli generali
          di  qualita'  dei  servizi  e  per  l'adozione, da parte di
          ciascun   gestore,   di  una  carta  del  servizio  recante
          l'indicazione  di  standard  minimi  per  ogni  comparto di
          attivita';
                  3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma  diffusa,  fatte salve le competenze attribuite dalla
          legge  a  diverse autorita' e puo' emanare regolamenti, nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle  relazioni  tra  gestori  di  reti  fisse  e mobili o
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni;
                  4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi minimi che
          debbono   trascorrere   per   l'utilizzazione  delle  opere
          audiovisive  da  parte  dei diversi servizi a partire dalla
          data  di  edizione  di  ciascuna opera, in osservanza della
          normativa  vigente  tenuto conto anche di eventuali diversi
          accordi tra produttori;
                  4-bis)  svolge compiti attribuiti dall'art. 182-bis
          della   legge   22 aprile   1941,   n.  633,  e  successive
          modificazioni;
                  5)  in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
          e  di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi delle
          disposizioni  di  legge  e regola l'interazione organizzata
          tra  il  fornitore  del prodotta o servizio o il gestore di
          rete  e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
          dall'utente   nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti;
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle  norme  in materia di tutela dei minori anche tenendo
          conto   dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi  al
          rapporto  tra  televisione e minori e degli indirizzi della
          commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche  riconosciute  nell'ambito  del  settore delle
          comunicazioni di massa;
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica;
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti    sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'   e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in  materia  di  equita'  di  trattamento  e  di parita' di
          accesso   nelle   pubblicazioni  e  nella  trasmissione  di
          informazione  e  di propaganda elettorale ed emana le norme
          di attuazione;
                  10)  propone  al  Ministero  dalle comunicazioni lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio  pubblico  radiotelevisivo e verifica l'attuazione
          degli  obblighi  previsti  nella  suddetta convenzione e in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          commissione  parlamentare  per  l'indirizza  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  esprime  parere
          obbligatorio   entro   trenta   giorni   sullo   schema  di
          convenzione   e   sul   contratto   di   servizio   con  la
          concessionaria  del  servizio  pubblico; inoltre, vigila in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico;
                  11)  cura  le rilevazioni degli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei  diversi mezzi di comunicazione; vigila
          sulla  correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o
          di  diffusione  dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
          da  altri  soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
          delle  metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
          dei   dati   pubblicati,   nonche'  sui  monitoraggi  delle
          trasmissioni  televisive  e  sull'operato delle imprese che
          svolgono  le  indagini;  la  manipolazione dei dati tramite
          metodologie   consapevolmente   errate  ovvero  tramite  la
          consapevole  utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
          dell'art.  476,  primo  comma del codice penale; laddove la
          rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o  ai  mezzi  interessati,  l'autorita'  puo' provvedere ad
          effettuare le rilevazioni necessarie;
                  12)  verifica  che la pubblicazione e la diffusione
          dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano
          effettuate  rispettando  i  criteri contenuti nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
                  13)  effettua  il  monitoraggio  delle trasmissioni
          radiotelevisive,   anche   avvalendosi   degli  ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni;
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223;
                  15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni;
                c) omissis".