ART. 12.

   1.  All'articolo  26  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti
dall'applicazione  del  comma  3-ter,  realizza  e  promuove campagne
informative  attraverso  la  televisione,  la  radio,  il cinema e la
stampa  quotidiana  e  periodica,  volte  a sensibilizzare l'opinione
pubblica  sulla  illiceita'  dell'acquisto  di  prodotti  delle opere
dell'ingegno abusivi o contraffatti.
   3-ter.  Per  le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le
somme  affluite  nel  capitolo  di cui all'articolo 174-bis, comma 2,
lettera  b),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e successive
modificazioni".
 
          Nota all'art. 12:
              - L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 12 settembre
          1988,  n.  214  Supplemento ordinario, con le modificazioni
          introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
              "Art.    26    (Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria).  -  1.  Nell'ambito  del segretariato generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
          dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria,   che
          sostituisce   la  direzione  generale  delle  informazioni,
          dell'editoria  e  della  proprieta' letteraria, artistica e
          scientifica  e  subentra  nell'esercizio  delle  funzioni a
          questa spettanti.
              2.  All'organizzazione  del dipartimento si provvede in
          confermita' al comma 3 dell'art. 21.
              3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello
          della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
              3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
          derivanti  dall'applicazione  del  comma  3-ter, realizza e
          promuove campagne informanive attraverso la televisione, la
          radio,  il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte
          a   sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulla  illiceita'
          dell'acquisto  di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi
          o contraffatti.
              3-ter.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 3-bis sono
          utilizzare  le  somme affluire nel capitolo di cui all'art.
          174-bis,  comma  2, lettera b), della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, e successive modificazioni".
              - Per  il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b),
          della   legge   22   aprile  1941,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, vedasi l'art. 8 della presente legge.