ART. 13.

   1.  L'articolo  171-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  171-bis  -  1.  Chiunque  abusivamente  duplica, per trarne
profitto,  programmi  per  elaboratore  o  ai  medesimi fini importa,
distribuisce,  vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede   in   locazione   programmi   contenuti   in   supporti  non
contrassegnati  dalla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa
pena   si  applica  se  il  fatto  concerne  qualsiasi  mezzo  inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o
l'elusione  funzionale  di  dispositivi  applicati a protezione di un
programma  per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di
rilevante gravita'.
   2.   Chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  su  supporti  non
contrassegnati   SIAE   riproduce,  trasferisce  su  altro  supporto,
distribuisce,  comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di  una  banca  di  dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli  64-quinquies  e  64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in  locazione  una  banca  di  dati,  e'  soggetto  alla  pena  della
reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e della multa da lire cinque
milioni  a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a
due  anni  di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
e' di rilevante gravita'".