ART. 14. 
 
   1. L'articolo 171-ter della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente: 
   "ART. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: 
   a)  abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette  o  diffonde  in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o  in  parte,  un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri  o  supporti  analoghi  ovvero
ogni altro supporto contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
musicali, cinematografiche o audiovisive  assimilate  o  sequenze  di
immagini in movimento; 
   b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in  pubblico,  con
qualsiasi  procedimento,  opere  o   parti   di   opere   letterarie,
drammatiche,    scientifiche     o     didattiche,     musicali     o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in  opere
collettive o composite o banche dati; 
   c) pur non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o  riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per  la  vendita  o  la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,  trasmette  a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o  riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b); 
   d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone  in  commercio,
vende, noleggia, cede  a  qualsiasi  titolo,  proietta  in  pubblico,
trasmette a mezzo della  radio  o  della  televisione  con  qualsiasi
procedimento,   videocassette,   musicassette,   qualsiasi   supporto
contenente   fonogrammi   o   videogrammi    di    opere    musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini  in  movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi  del  contrassegno  medesimo  o
dotati  di  contrassegno  contraffatto  o  alterato  ovvero  produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,  vende,
noleggia o cede  a  qualsiasi  titolo  sistemi  atti  ad  eludere,  a
decodificare o a  rimuovere  le  misure  di  protezione  del  diritto
d'autore o dei diritti connessi; 
   e)  in  assenza  di  accordo  con   il   legittimo   distributore,
ritrasmette o diffonde  con  qualsiasi  mezzo  un  servizio  criptato
ricevuto per  mezzo  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 
   f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita  o
la distribuzione, distribuisce, vende, concede in  noleggio,  cede  a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente,  installa  dispositivi  o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso  ad  un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con  la  multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque: 
   a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende  o
pone altrimenti in commercio,  cede  a  qualsiasi  titolo  o  importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate  dal
diritto d'autore e da diritti connessi; 
   b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione  di  opere
tutelate dal  diritto  d'autore  e  da  diritti  connessi,  si  rende
colpevole dei fatti previsti dal comma l; 
  c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 
   4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 
   a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30  e
32-bis del codice penale; 
   b) la pubblicazione della sentenza in uno o  piu'  quotidiani,  di
cui almeno uno a diffusione nazionale, e  in  uno  o  piu'  periodici
specializzati; 
   c) la sospensione per un periodo di un anno  della  concessione  o
autorizzazione  di   diffusione   radiotelevisiva   per   l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale. 
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni  pecuniarie
previste dai precedenti commi  sono  versati  all'Ente  nazionale  di
previdenza  ed  assistenza  per  i  pittori  e  scultori,  musicisti,
scrittori ed autori drammatici". 
 
          Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 30 e 32-bis del
          codice penale:
              "Art.   30   (Interdizione  da  una  professione  o  da
          un'arte).  - L'interdizione da una professione o da un'arte
          priva  il condannato della capacita' di esercitare, durante
          l'interdizione,  una  professione,  arte,  industria,  o un
          commercio  o  mestiere,  per  cui e' richiesto uno speciale
          permesso  o  una  speciale  abilitazione,  autorizzazione o
          licenza  dell'autorita' e importa la decadenza dal permesso
          o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
              L'interdizione da una professione o da un'arte non puo'
          avere  una  durata  inferiore  a  un  mese, ne' superiore a
          cinque  anni  salvi  i  casi  espressamente stabiliti dalla
          legge".
              "Art.  32-bis  (Interdizione  temporanea  dagli  uffici
          direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). -
          L'interdizione   dagli   uffici   direttivi  delle  persone
          giuridiche  e  delle  imprese  priva  il  condannato  della
          capacita'  di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
          di   amministratore,   sindaco,   liquidatore  e  direttore
          generale,   nonche'   ogni  altro  ufficio  con  potere  di
          rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
              Essa  consegue  ad  ogni  condanna  alla reclusione non
          inferiore  a  sei  mesi  per delitti commessi con abuso dei
          poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".