ART. 15.

   1.  Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
   "ART,  171-quinquies.  1.  Ai  fini delle disposizioni di cui alla
presente  legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita
con  patto  di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto  che  nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della
consegna,  il  pagamento  di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".