Art. 16

  1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via  etere  o  via  cavo,  duplica,  riproduce,  in tutto o in parte,
un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e
sui  diritti  connessi  al  suo esercizio, oppure acquista o noleggia
supporti  audiovisivi  fonografici  o  informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge e' punito, purche' il
fatto  non  costituisca  concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies
della  legge  22  aprile  1941,  n. 633, come modificati o introdotti
dalla  presente  legge,  con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire  trecentomila  e  con  le sanzioni accessorie della confisca del
materiale  e  della  pubblicazione  del  provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale.
  2.  In  caso  di  recidiva  o di fatto grave per la quantita' delle
violazioni  o  delle  copie  acquistate  o  noleggiate,  la  sanzione
amministrativa  e'  aumentata  sino  a lire due milioni e il fatto e'
punito  con  la  confisca  degli  strumenti  e  del materiale, con la
pubblicazione  della  sentenza  su  due  o piu' giornali quotidiani a
diffusione  nazionale  o  su  uno  o piu' periodici specializzati nel
settore   dello   spettacolo   e,   se   si   tratta   di   attivita'
imprenditoriale,  con la revoca della concessione o autorizzazione di
diffusione  radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva
o commerciale.