ART.17.

   1.  Dopo  l'articolo  171-quinquies  della  legge  22 aprile 1941,
n.633,   introdotto  dall'articolo  15  della  presente  legge,  sono
inseriti i seguenti:
   "ART.  171-sexies.  -  1.  Quando il materiale sequestrato e', per
entita',   di   difficile   custodia,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
ordinarne   la   distruzione,   osservate   le  disposizioni  di  cui
all'articolo  83  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
   2.  E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti  o  destinati  a  commettere  i  reati  di  cui agli articoli
171-bis,  171-ter  e  171-quater  nonche'  delle videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente  duplicati,  riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti   sul   territorio  nazionale,  ovvero  non  provvisti  di
contrassegno  SIAE,  ove  richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e'
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
   3.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se  i  beni  appartengono  ad  un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
   ART.  171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma
1, si applica anche:
   a)  ai  produttori  o  importatori  dei  supporti  non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
SIAE  entro  trenta  giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio  nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
   b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque
dichiari  falsamente  l'avvenuto  assolvimento  degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
ART.  171-octies.  -  1.  Qualora il fatto non costituisca piu' grave
reato,  e'  punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti  produce,  pone  in vendita, importa, promuove, installa,
modifica,  utilizza  per  uso  pubblico e privato apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in  forma  sia  analogica  sia  digitale.  Si  intendono  ad  accesso
condizionato  tutti  i  segnali  audiovisivi  trasmessi  da emittenti
italiane  o  estere  in  forma  tale  da  rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
   2.  La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
   ART.  171-nonies.  - 1. La pena principale per i reati di cui agli
articoli  171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla
meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione  gli  sia  stata  specificatamente  contestata  in un atto
dell'autorita'  giudiziaria,  la  denuncia spontaneamente o, fornendo
tutte  le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore   o  organizzatore  dell'attivita'  illecita  di  cui  agli
articoli  171-ter  e  171-quater,  di  altro  duplicatore  o di altro
distributore,  ovvero  il sequestro di notevoli quantita' di supporti
audiovisivi  e  fonografici  o  di  strumenti  o  materiali serviti o
destinati alla commissione dei reati.
   2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano al
promotore   o   organizzatore   delle   attivita'  illecite  previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  83  delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedure  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio 1989, n. 271:
              "Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili).
          - 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3,
          del  codice  e'  eseguita  a cura della cancelleria o della
          segreteria anche a trattativa privata.
              2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle
          cose.  Tuttavia  a questa puo' procedersi anche avvalendosi
          di  persona  idonea  o  della  polizia  giudiziaria  che ha
          eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto
          verbale da allegare agli atti.
              3.  L'autorita'  giudiziaria, prima che si proceda alle
          operazioni  indicate  nei  commi 1 e 2, dispone il prelievo
          dei  campioni,  quando  cio'  e' possibile, dando avviso al
          difensore.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  444 del codice di
          procedure penale:
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".