ART. 18.

   1.  All'articolo  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 93, dopo il
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   "6-bis.  I  soggetti  indicati  nel comma 3 devono presentare alla
SIAE,  ogni  tre  mesi,  una  dichiarazione  dalla quale risultino le
vendite   effettuate   ai   sensi   del   comma   1  ed  il  compenso
conseguentemente   dovuto   ai   sensi   del   medesimo  comma  1  e,
contestualmente,  devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei
commi 1 e 3.
   6-ter.  Nel  caso  di  inadempimento  dell'obbligo di cui al comma
6-bis,   ovvero  se  sussistono  seri  indizi  che  la  dichiarazione
presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il
giudice  disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato   oppure   che   acquisisca   da   questi   le   necessarie
informazioni".
 
          Nota all'art. 18:
              -  L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante
          "Norme  a  favore delle imprese fonografiche e compensi per
          le  riproduzioni  private senza scopo di lucro", pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana
          15 febbraio  1992,  n. 38, con le modifiche apportate dalla
          presente legge, risulta come segue:
              "Art.  3  (Diritti  per le registrazioni non a scopo di
          lucro).  -  1. Fermo  restando  quanto previsto dalla legge
          22 aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  gli  autori  e i produttori di fonogrammi, i
          produttori originari di opere audiovisive e i produttori di
          videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere,
          quale   compenso   per  la  riproduzione  privata  per  uso
          personale  e  senza  scopo  di  lucro  di  fonogrammi  e di
          videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore
          dei  nastri  o  supporti  analoghi di registrazione audio e
          video  (musicassette,  videocassette  e  altri  supporti) e
          degli apparecchi di registrazione audio.
              2.  Il  compenso  di  cui  al  comma 1 e' fissato nella
          misura del:
                a) 10  per cento del prezzo di vendita al rivenditore
          dei  nastri  o  supporti  analoghi  di  registrazione audio
          (musicassette e altri supporti audio);
                b) 5  per  cento del prezzo di vendita al rivenditore
          dei  nastri  o  supporti  analoghi  di  registrazione video
          (videocassette e altri supporti video);
                c) 3  per  cento del prezzo di vendita al rivenditore
          degli apparccchi di registrazione audio.
              3.  Il  compenso e' dovuto da chi produce o importa nel
          territorio  dello  Stato,  per fini commerciali, i nastri o
          supporti  analoghi  di  registrazione  audio e video, o gli
          apparecchi di registrazione audio.
              4.  Il  compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i
          supporti   analoghi   di  registrazione  audio  e  per  gli
          apparecchi  di  registrazione  audio  e'  corrisposto  alla
          Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale
          provvede  a  ripartirlo al netto delle spese, anche tramite
          le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli
          autori  e  loro  aventi  causa  e  per  il  50 per cento ai
          produttori di fonogrammi.
              5.  I  produttori di fonogrammi devono corrispondere il
          50  per  cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del
          comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
              6.  Il  compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i
          supporti  analoghi  di  registrazione  video e' corrisposto
          alla  SIAE,  la  quale provvede a ripartirlo al netto delle
          spese,    anche   tramite   le   loro   associciazioni   di
          categoria maggiormente  rappresentative,  per un terzo agli
          autori,  per  un  terzo  ai  produttori  originari di opere
          audiovisive  e per un terzo ai produttori di videogrammi, i
          quali  destinano  il 5 per cento dei compensi a ciascuno di
          essi    attribuiti    all'istituto   mutualistico   artisti
          interpreti  esecutori  (IMAIE)  di  cui  all'art.  4 per le
          attivita' e le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.
              6-bis.   I   soggetti   indicati  nel  comma  3  devono
          presentare  alla SIAE ogni tre mesi una dichiarazione dalla
          quale  risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
          ed   il  compenso  conseguentemente  dovuto  ai  sensi  del
          medesimo comma 1 e, contestualmente devono corrispondere il
          compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
              6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al
          comma  6-bis.  ovvero  se  sussistono  seri  indizi  che la
          dichiarazione  presentata  non corrisponda alla realta', la
          SIAE  puo'  ottenere  che  il giudice disponga l'esibizione
          delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
          acquisisca da questi le necessarie informazioni".