ART. 19.

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Comitato  per  la  tutela  della proprieta' intellettuale, di seguito
denominato "Comitato".
   2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede,
e  da  quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  uno dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE),  nominati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il
cui  mandato  e'  a titolo gratuito, restano in carica per due anni e
possono essere confermati una sola volta.
   3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e,  in  tale  veste,  puo'
elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto
delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale.
   4.  Ai  fini  dell'esercizio  dei  propri compiti il Comitato puo'
richiedere   copie  di  atti  e  informazioni  utili  alle  pubbliche
amministrazioni,  alle  imprese e alle associazioni di categoria, che
le  forniscono,  salvo  che  siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale;  puo'  richiedere,  altresi', all'autorita' giudiziaria il
rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  116  del  codice di
procedura penale.
   5.  Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti  dal  segreto  d'ufficio.  I dati possono essere elaborati in
forma  anonima  per  mezzo  di  un  apposito  sistema  informatico  e
telematico.
   6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia di reato, il Comitato
segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni
di  vigilanza  in  materia i fatti e le circostanze comunque utili ai
fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti.
   7.  L'Ufficio  per  il  diritto  d'autore  e  la  promozione delle
attivita'    culturali   provvede   alle   funzioni   di   assistenza
tecnico-amministrativa  e di segreteria del Comitato, avvalendosi del
servizio  per  l'antipirateria.  L'istituzione e il funzionamento del
Comitato  non  comportano  oneri  finanziari  aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  116  del codice di
          procedura penale.
              "Art.  116.  (Reato  diverso da quello voluto da taluno
          dei  concorrenti).  - Qualora il reato commesso sia diverso
          da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
          risponde,  se  l'evento  e' conseguenza della sua azione od
          omissione.
              Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
          pena  e'  diminuita  riguardo  a  chi  volle  il reato meno
          grave.".