ART. 3.

   1.  Alla  lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22
aprile  1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non
essendo  stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini".
   2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto
il seguente comma:
   "1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli  enti  pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare
dei  fonogrammi  e  videogrammi  contenenti  opere cinematografiche o
audiovisive  o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno,  esistenti  presso  le  medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici".
 
          Nota all'art. 3:
              - L'art.  69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
          modifiche  introdotte  dalla  presente  legge, risulta come
          segue:
              "Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
          discoteche  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici, ai fini
          esclusivi  di  promozione culturale e studio personale, non
          soggetto  ad  autorizzazione  da  parte  del  titolare  del
          relativo   diritto,   al   quale   non   e'  dovuta  alcuna
          remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
                a)gli  esemplari  a stampa delle opere eccettuati gli
          spartiti e partiture musicali;
                b) i  fonogrammi  ed  i  videogrammi contenenti opere
          cinematografiche  o  audiovisive  o  sequenze d'immagini in
          movimento,   siano  esse  sonore  o  meno,  decorsi  almeno
          diciotto  mesi  dal  primo atto di esercizio del diritto di
          distribuzione  ovvero,  non  essendo  stato  esercitato  il
          diritto  di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
          dalla   realizzazione  delle  dette  opere  e  sequenze  di
          immagini.
                1-bis.  Per  i servizi delle biblioteche e discoteche
          di   Stato   e   degli   enti  pubblici  e'  consentita  la
          riproduzione   in   unico   esemplare   dei   fonogrammi  e
          videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
          o  sequenze  di  immagini in movimento, siano esse sonore o
          meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
          dello Stato e degli enti pubblici".