ART. 3. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini". 2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".
Nota all'art. 3: - L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente: a)gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".