ART. 4. 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".
Nota all'art. 4: - L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 161. - Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori. L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".