ART. 4.

   1.  Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
   "Agli  effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti,  possono  essere  ordinati  dall'autorita' giudiziaria la
descrizione,  l'accertamento,  la perizia od il sequestro di cio' che
si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
          modifiche  introdotte  dalla  presente  legge, risulta come
          segue:
              "Art.  161.  - Agli effetti dell'esercizio delle azioni
          previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati
          dall'autorita'  giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
          la   perizia  od  il  sequestro  di  cio'  che  si  ritenga
          costituire violazione del diritto di utilizzazione.
              Il  sequestro  non puo' essere concesso nelle opere che
          risultano  dal  contributo di piu' persone, salvo i casi di
          particolare  gravita' o quando la violazione del diritto di
          autore e' imputabile a tutti i coautori.
              L'autorita'  giudiziaria  puo'  anche ordinare, in casi
          particolarmente  gravi,  il  sequestro  dei proventi dovuti
          all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
              Le  disposizioni di questa sezione si applicano anche a
          chi  mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per
          scopi  commerciali  copie  non  autorizzate  di programmi e
          qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
          la   rimozione   arbitraria  o  l'elusione  funzionale  dei
          dispositivi  applicati  a  protezione  di  un programma per
          elaboratore".