ART. 5.

   1.  L'articolo  162  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda
la descrizione, l'accertamento e la perizia.
   2.  La  descrizione  e  il  sequestro  vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale  giudiziario,  con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti  ed  anche  con  l'impiego  di  mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano  le  limitazioni  di  giorni  e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
   3.  Gli  interessati  possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni  anche  a  mezzo  di  propri  rappresentanti  e  ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
   4.  Alla  descrizione  non  si  applicano  i commi secondo e terzo
dell'articolo   693   del   codice   di  procedura  civile.  Ai  fini
dell'articolo  697  del  codice  di  procedura  civile,  il carattere
dell'eccezionale   urgenza   deve   valutarsi   anche   alla  stregua
dell'esigenza  di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si
applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
   5.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  675 del codice di
procedura   civile,   possono  essere  completate  le  operazioni  di
descrizione  e  di  sequestro  gia'  iniziate, ma non possono esserne
iniziate  altre  fondate  sullo  stesso provvedimento; resta salva la
facolta'  di  chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
   6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a  soggetti  anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di
oggetti  prodotti,  offerti,  importati o distribuiti dalla parte nei
cui  confronti  siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche'
tali  oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
opere  diffuse  con  qualunque  mezzo. Il verbale delle operazioni di
sequestro  e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere  notificato  al  terzo  cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione  o  sequestro  sono  stati eseguiti entro quindici giorni
dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
 
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo   degli   art.  669-octies,
          669-undecies,  675,  693  e  697  e del codice di procedura
          civile:
              "Art.  669-octies  (Provvedimento  di  accoglimento). -
          L'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia stata
          proposta  prima  dell'inizio  della  causa  di merito, deve
          fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
          per  l'inizio  del giudizio di merito, salva l'applicazione
          dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
              In  mancanza  di  fissazione  del  termine da parte del
          giudice,  la  causa di merito deve essere iniziata entro il
          termine perentorio di trenta giorni.
              Il  termine  decorre  dalla pronuncia dell'ordinanza se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
              Per le controversie individuali relative ai rapporti di
          lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche amministrazioni,
          escluse  quelle  devolute  alla  giurisdizione  del giudice
          amministrativo,  il  termine  decorre dal momento in cui la
          domanda  giudiziale  e'  divenuta procedibile o, in caso di
          mancata  presentazione  della richiesta di espletamento del
          tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
              Nel   caso  in  cui  la  controversia  sia  oggetto  di
          compromesso  o  di  clausola  compromissoria, la parte, nei
          termini   di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  notificare
          all'altra  un atto nel quale dichiara la propria intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e   procede,  per  quanto  le  spetta,  alla  nomina  degli
          arbitri.".
              "Art.  669-undecies  (Cauzione). - Con il provvedimento
          di  accoglimento  o di conferma ovvero con il provvedimento
          di  modifica  il giudice puo' imporre all'istante, valutata
          ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento
          dei danni".
              "Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il
          provvedimento  che  autorizza il sequestro perde efficacia,
          se  non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla
          pronuncia".
              "Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso
          al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
              In  caso  d'eccezionale  urgenza,  l'istanza puo' anche
          proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere
          assunta.
              Il  ricorso  deve  contenere  l'indicazione  dei motivi
          dell'urgenza   e   dei   fatti  sui  quali  debbono  essere
          interrogati  i  testimoni,  e  l'esposizione sommaria delle
          domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata".
              "Art.   697   (Provvedimenti  in  caso  di  eccezionale
          urgenza).  -  In  caso d'eccezionale urgenza, il presidente
          del  tribunale  o  il  giudice  di  pace puo' pronunciare i
          provvedimenti   indicati  negli  articoli  694  e  695  con
          decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle
          altre  parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che
          intervenga  per  le parti non presenti all'assunzione della
          prova.
              Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere,
          deve  essere fatta notificazione immediata del decreto alle
          parti non presenti all'assunzione".