ART. 6.

   1.  L'articolo  163  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  163.  -  1.  Il  titolare  di  un  diritto di utilizzazione
economica  puo'  chiedere  che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita'  che  costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i procedimenti
cautelari.
   2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".