ART. 7.

   1.  Il  numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
   "3)  l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 93; dette attestazioni sono atti
aventi  efficacia  di  titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del
codice di procedura civile".
 
          Note all'art. 7:
              L'art.  164  della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
          modifiche  introdotte  dalla  presente  legge, risulta come
          segue:
              "Art.  164. - Se le azioni previste in questa sezione e
          nella  seguente  sono promosse da uno degli enti di diritto
          pubblico  indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le
          regole seguenti:
                1)    i    funzionari    appartenenti    agli    enti
          sopramenzionati  possono  esercitare le azioni di cui sopra
          nell'interesse   degli  aventi  diritto  senza  bisogno  di
          mandato bastando che consti della loro qualita';
                2)   l'ente   di   diritto   pubblico  e'  dispensato
          dall'obbligo  di  prestare cauzione per la esecuzione degli
          atti   per   i   quali   questa  cautela  e'  prescritta  o
          autorizzata;
                3)  l'ente  di  diritto pubblico designa i funzionari
          autorizzate  a compiere allestazioni di credito per diritto
          d'autore  nonche'  ai  fini della legge 5 febbraio 1992, n.
          93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
          esecutivo  a  norma  dell'art.  474 del codice di procedura
          civile".
              - La  legge  5 febbraio  1992,  n.  93,  reca: "Norme a
          favore   delle  imprese  fonografiche  e  compensi  per  le
          riproduzioni private senza scopo di lucro".