ART. 7. 1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".
Note all'art. 7: L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualita'; 2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzate a compiere allestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura civile". - La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro".