ART. 8.

   1.  Dopo  l'articolo  174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
   "ART.  174-bis.  -  1.  Ferme  le  sanzioni penali applicabili, la
violazione  delle  disposizioni  previste  nella  presente sezione e'
punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in  misura  comunque  non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non  e'  facilmente  determinabile,  la  violazione  e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire duecentomila a lire due
milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per  ogni  violazione  e  per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
   2.  I  proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai  sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
   a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato  di  previsione  del  Ministero  della  giustizia  destinato al
potenziamento  delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati nella
prevenzione  e  nell'accertamento  dei  reati previsti dalla presente
legge.  Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
disposizione;
   b)  nella  restante  misura,  ad  apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per la promozione delle campagne informative
di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
ART.  174-ter.  -  1.  Quando esercita l'azione penale per taluno dei
reati   non   colposi   previsti   nella  presente  sezione  commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione,   il  pubblico  ministero  ne  da'  comunicazione  al
questore,   indicando   gli   elementi   utili   per  l'adozione  del
provvedimento di cui al comma 2.
   2.  Valutati  gli  elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma  1,  il  questore,  sentiti gli interessati, puo' disporre, con
provvedimento    motivato,    la    sospensione    dell'esercizio   o
dell'attivita'  per  un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore   a  tre  mesi,  senza  pregiudizio  del  sequestro  penale
eventualmente adottato.
   3.  In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'
sempre  disposta,  a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione  temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo
da  tre  mesi  ad  un  anno,  computata  la  durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre  1981,  n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la
revoca   della   licenza  di  esercizio  o  dell'autorizzazione  allo
svolgimento dell'attivita'.
   4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei   confronti   degli   stabilimenti   di  sviluppo  e  stampa,  di
sincronizzazione  o  di  postproduzione  nonche'  di masterizzazione,
tipografia   e   che  comunque  esercitino  attivita'  di  produzione
industriale  connesse  alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei  confronti  dei  centri  di  emissione  o  ricezione di programmi
televisivi.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 45 della legge 4
novembre  1965,  n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso  di  esercizio  dell'azione  penale;  se  vi  e'  condanna, sono
revocate  e  non  possono  essere  nuovamente  concesse per almeno un
biennio".
   2.  Dopo  l'articolo  75  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
inserito il seguente:
   "ART.  75-bis  -  1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attivita'   di  produzione,  di  duplicazione,  di  riproduzione,  di
vendita,  di  noleggio  o  di  cessione a qualsiasi titolo di nastri,
dischi,  videocassette,  musicassette  o  altro  supporto  contenente
fonogrammi  o  videogrammi  di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze  di  immagini  in  movimento,  ovvero  intenda detenere tali
oggetti  ai  fini  dello  svolgimento delle attivita' anzidette, deve
darne  preventivo  avviso  al  questore  che  ne  rilascia  ricevuta,
attestando  l'eseguita  iscrizione in apposito registro. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno".
   3.  Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  introdotto  dall'articolo  3  del decreto legislativo 13 luglio
1994,  n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75, sono inserite le
seguenti: "75-bis,".
 
          Note all'art. 8:
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - Per  il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata
          legge   23  agosto  1988,  n.  400,  con  le  modificazioni
          introdotte  dalla  presente  legge, vedesi in nota all'art.
          12.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              "Art.  24  -  (Connessione  obiettiva  con un reato). -
          Qualora  l'esistenza  di un reato dipenda dall'accertamento
          di  una  violazione non costituente reato, e per questa non
          sia  stato  effettuato  il  pagamento in misura ridotta, il
          giudice  penale  competente  a  conoscere del reato e' pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa.
              Se  ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
          rapporto  di  cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
          si  sia  proceduto  alla notificazione prevista dal secondo
          comma  dell'art.  14, alla autorita' giudiziaria competente
          per  il  reato,  la  quale,  quando  invia la comunicazione
          giudiziaria,   dispone  la  notifica  degli  estremi  della
          violazione  amministrativa  agli obbligati per i quali essa
          non  e'  avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
          pagamento in misura ridotta.
              Se  l'autorita'  giudiziaria non procede ad istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento.
              La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio  penale  su  richiesta  del pubblico ministero. Il
          pretore  ne  dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
          persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
              Il  pretore  quando provvede con decreto penale, con lo
          stesso  decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
              La   competenza  del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione  non  costituente reato cessa se il procedimento
          penale  si chiude per estinzione del reato e per difetto di
          una condizione di procedibilita'".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  della  legge 4
          novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti
          a favore della cinematografia):
              "Art.   45  (Fondo  speciale  per  lo  sviluppo  ed  il
          potenziamento   delle  attivita'  cinematografiche).  -  Il
          Ministero   del   turismo  e  dello  spettacolo  devolvera'
          annualmente         la         somma         di        lire
          unmiliardoquattrocentosettantamilioni,  sentito  il  parere
          della Commissione centrale per la cinematografia:
                a) per  iniziative  ed attivita' intese a favorire ed
          incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
                b) per  la  concessione  di  sovvenzioni  a favore di
          iniziative   e   manifestazioni   in   Italia  promosse  od
          organizzate  da  enti  pubblici  e  privati, senza scopo di
          lucro,  istituti  universitari,  comitati  ed  associazioni
          culturali  e  di  categoria  ed  inerenti allo sviluppo del
          cinema  sul  piano  artistico, culturale e tecnico, nonche'
          per  la  concessione  di  sovvenzioni,  anche in aggiunta a
          contributi  ordinari  previsti dalle leggi vigenti, ad enti
          pubblici   nazionali   per  la  conservazione  del  proprio
          patrimonio  filmico e per la organizzazione e realizzazione
          di  mostre  d'arte cinematografica di particolare rilevanza
          internazionale;
                c) per  la  concessione di premi agli esercenti delle
          sale  d'essai  e  delle  sale delle comunita' ecclesiali in
          base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
          programmazione    complessiva   di   film   italiani,   con
          particolare  riguardo per le sale situate nelle zone urbane
          periferiche e in piccoli e medi comuni;
                d)  per la sovvenzione di progetti e di iniziative in
          campo   cinematografico,   cui   l'Italia   sia   tenuta  a
          contribuire  in  base  a  particolari  impegni  assunti nel
          quadro di organizzazioni internazionali;
                e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
          rispetto  a  quelle  vigenti  per  trasporto  di complessi,
          materiali   ed   attrezzature   inerenti   alla  produzione
          cinematografica    nazionale,    secondo   convenzioni   da
          stipulare, annualmente, con il Ministero dei trasporti;
                f) (abrogata);
                g) (abrogata);
                h) (abrogata);
                i) (abrogata);
                l) (abrogata);
                m) (abrogata);
                n) (abrogata);
                o) (abrogata);
                p) per la ricerca creativa
                q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
          filmico  nazionale  ed internazionale in possesso di enti o
          soggetti pubblici e privati;
                r) per  la  partecipazione  finanziaria ad iniziative
          assunte  per  opere filmiche di elevato impegno artistico o
          industriale  nell'ambito  della Comunita' europea o in base
          ad accordi internazionali;
                s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
          con  i  Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
          l'esportazione   di   opere  filmiche  di  elevato  impegno
          industriale o artistico;
                t) abrogata;
                u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
          di   interesse   nazionale   ed   internazionale  di  opere
          cinematografiche  da  parte di soggetti pubblici e privati,
          sempreche'  le  iniziative  si  ricolleghino  a  progetti a
          carattere  permanente  in  ambito nazionale con istituzioni
          pubbliche o private;
                v) per  la pubblicazione, diffusione conservazione di
          riviste  e  opere a carattere storico e critico-informativo
          di  interesse  nazionale,  riguardanti  la  cinematografia,
          nonche'    l'organizzazione    di    corsi    di    cultura
          cinematografica  effettuati  da  enti ed associazioni senza
          scopo  di  lucro  e  da enti pubblici e da universita', con
          particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
          comunicazioni sociali e spettacolo;
                z) abrogata.
              In   sostituzione   dei   contributi  sugli  spettacoli
          cinematografici  e  teatrali  previsti  dalle  disposizioni
          contenute nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926,
          n.  765  e  nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n.
          1615  a  favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e
          turismo  sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un
          contributo  pari  allo  0,50  per cento dell'introito lordo
          degli  spettacoli  cinematografici.  Detto contributo sara'
          ripartito  fra le aziende dal Ministero del turismo e dello
          spettacolo.
              L'autorita'   competente   in  materia  di  spettacolo,
          sentita  la  commissione  centrale  per  la cinematografia,
          fissa  con  proprio  decreto  le  modalita' ed i termini di
          presentazione delle domande.
              Ferma   restando   l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art.  1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
          competente  in  materia di spettacolo determina con proprio
          decreto  la  quota  annua  del  fondo speciale da assegnare
          all'ente   autonomo   "La  Biennale  di  Venezia",  per  la
          realizzazione    della    Mostra    internazionale   d'arte
          cinematografica.
              - Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773, recante
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 26 giugno 1931, n. 146.
              - L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,  con  le  modifiche  introdotte  dalla presente legge,
          risulta come segue:
              "Art.  17-bis.  - 1. Le violazioni alle disposizioni di
          cui  agli  articoli  59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e'
          commesso  contro  il  divieto  dell'autorita', 86, 87, 101,
          104,  111,  115,  120,  comma  secondo,  limitatamente alle
          operazioni  diverse  da quelle indicate nella tabella, 121,
          124  e  135,  comma  quinto,  limitatamente alle operazioni
          diverse  da  quelle  indicate  nella tabella, sono soggette
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          lire un milione a lire sei milioni.
              2.  La  stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta
          una  delle  autorizzazioni previste negli articoli indicati
          nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e
          9.
              3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli
          76,  salvo  quanto  previsto  nel comma 1, 81, 83, 84. 108,
          113,  quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1,
          126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135,
          escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1,
          e  147  sono  soggette  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire trecentomila a lire due
          milioni."