ART. 8. 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti: "ART. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. ART. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio". 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: "ART. 75-bis - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno". 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75, sono inserite le seguenti: "75-bis,".
Note all'art. 8: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, vedesi in nota all'art. 12. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): "Art. 24 - (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia): "Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale; c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni; d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare, annualmente, con il Ministero dei trasporti; f) (abrogata); g) (abrogata); h) (abrogata); i) (abrogata); l) (abrogata); m) (abrogata); n) (abrogata); o) (abrogata); p) per la ricerca creativa q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) abrogata; u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) abrogata. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 giugno 1931, n. 146. - L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84. 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni."