Art. 2.
  1.  Il  contributo italiano sara' utilizzato, in via prioritaria, a
favore  di  coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita
della liberta', di beni di proprieta' o del reddito per effetto della
persecuzione  nazista  diretta  nei  loro  confronti  e che vivono in
precarie  condizioni  finanziarie,  dando  precedenza a coloro che si
trovino al di sotto della soglia di poverta'.
  2.  In  via sussidiaria, il contributo sara' destinato a finanziare
progetti  intesi  a  beneficiare  le comunita' piu' duramente colpite
dalle  persecuzioni  naziste  o  a  prevenire  che simili ingiustizie
possano ripetersi nel futuro.
  3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1
e  2,  nonche'  all'erogazione  a  favore degli stessi delle relative
provvidenze, provvedera' l'Unione delle comunita' ebraiche italiane.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  assicura  le  iniziative occorrenti per l'attuazione della
presente   legge,   comprese   le   opportune   forme   di  vigilanza
sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.