Art. 2. 1. Il contributo italiano sara' utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della liberta', di beni di proprieta' o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di poverta'. 2. In via sussidiaria, il contributo sara' destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunita' piu' duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro. 3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonche' all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvedera' l'Unione delle comunita' ebraiche italiane. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.