Art. 2.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano ai bonifici
transfrontalieri   denominati   nelle   valute   degli  Stati  membri
dell'Unione,  nelle  valute  dei  Paesi  dell'Associazione europea di
libero  scambio  (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000
euro  o  un  controvalore  equivalente  eseguiti da una banca o da un
altro ente.
  2.  Le  disposizioni  del  presente decreto possono essere derogate
dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.