Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente. 2. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.