Art. 3.
                      Obblighi di informazione

  1.  Gli  enti  rendono  pubbliche in via preventiva le informazioni
concernenti  le  condizioni  praticate  per le operazioni di bonifico
transfrontaliero;  tali  condizioni  devono  rispondere  a criteri di
rapidita', economicita' e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le
informazioni includono almeno quanto segue:
    a)  il  termine  entro  il  quale,  in esecuzione di un ordine di
bonifico   transfrontaliero   impartito   all'ente,   i   fondi  sono
accreditati   sul  conto  dell'ente  del  beneficiario.  Deve  essere
chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;
    b)  il  termine  entro  il  quale,  in  caso di ricevimento di un
bonifico  transfrontaliero,  i  fondi accreditati sul conto dell'ente
sono messi a disposizione del beneficiario;
    c)  le  modalita'  di  calcolo  di tutte le commissioni e spese a
carico del cliente a favore dell'ente;
    d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
    e)  l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte
ai  clienti  e  delle modalita' per accedervi, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8 e 9;
    f) l'indicazione del tasso di cambio.
  2.  Gli  enti  forniscono  a  ciascun cliente una chiara e completa
informativa   scritta,   eventualmente  anche  per  via  elettronica,
successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi
rinuncino   espressamente   e   specificamente   per   iscritto.   Le
informazioni includono almeno quanto segue:
    a)  un  riferimento  che  consenta  al cliente di identificare il
bonifico transfrontaliero;
    b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
    c)  l'importo  di  tutte  le  spese e le commissioni a carico del
cliente;
    d) l'eventuale data di valuta applicata.
  3.  Ferma  restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI
del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le disposizioni di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  4.  Il  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio
(CICR),  su  proposta  della  Banca d'Italia e tenuto conto di quanto
disposto  dal  presente articolo, puo' specificare il contenuto delle
informazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  di  quelle ulteriori da
pubblicizzare  e  puo'  dettare  disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli
atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate.
  5.   Fatto   salvo   quanto  disposto  nel  presente  articolo,  se
l'ordinante   ha  specificato  che  le  spese  relative  al  bonifico
transfrontaliero  sono in tutto o in parte a carico del beneficiario,
questi deve esserne informato dal proprio ente.
  6.  In  caso  di  conversione  di  valute,  l'ente  che effettua la
conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.
 
          Note all'art. 3:
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          vedi note alle premesse.
              -  Il titolo VI del succitato decreto legislativo cosi'
          recita: "Trasparenza delle condizioni contrattuali".