Art. 3. Obblighi di informazione 1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidita', economicita' e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue: a) il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo; b) il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario; c) le modalita' di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente; d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente; e) l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalita' per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9; f) l'indicazione del tasso di cambio. 2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinuncino espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero; b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata. 3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia e tenuto conto di quanto disposto dal presente articolo, puo' specificare il contenuto delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle ulteriori da pubblicizzare e puo' dettare disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate. 5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente. 6. In caso di conversione di valute, l'ente che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse. - Il titolo VI del succitato decreto legislativo cosi' recita: "Trasparenza delle condizioni contrattuali".