Art. 4. Tempi di esecuzione e indennizzo 1. L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero. 2. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini e' imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante. 3. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile all'ordinante non e' dovuto alcun indennizzo. 4. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso e' accreditato sul conto del medesimo ente. 5. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario. 6. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile al beneficiario, non e' dovuto alcun indennizzo. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.