Art. 4.
                  Tempi di esecuzione e indennizzo

  1.  L'ente  dell'ordinante  risponde  dell'esecuzione  del bonifico
transfrontaliero  nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza
di   tale   termine,  entro  il  quinto  giorno  lavorativo  bancario
successivo   alla   data  di  accettazione  dell'ordine  di  bonifico
transfrontaliero.
  2.   Quando   l'importo   del   bonifico  transfrontaliero  non  e'
accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati
nel  comma  1,  l'ente  dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la
mancata  esecuzione  del bonifico nei termini e' imputabile a un ente
intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.
  3.  L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una
somma  corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico  transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei
termini  previsti  dal  comma  1  e la data nella quale l'importo del
bonifico  transfrontaliero  e'  accreditato  sul  conto dell'ente del
beneficiario.  Nel  caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il
mancato  rispetto  dei  termini  e'  imputabile  all'ordinante non e'
dovuto alcun indennizzo.
  4.  L'ente  del  beneficiario  mette a disposizione di quest'ultimo
l'importo  del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il
beneficiario   o,  in  assenza  di  tale  termine,  entro  il  giorno
lavorativo  bancario  successivo  a quello in cui l'importo stesso e'
accreditato sul conto del medesimo ente.
  5.  Quando  l'importo  del bonifico transfrontaliero non e' messo a
disposizione  del  beneficiario  nei  termini  previsti  dal comma 4,
l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario.
  6.  L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una
somma  corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico  transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei
termini  previsti  dal  comma  4  e la data nella quale l'importo del
bonifico  transfrontaliero  e' messo a disposizione del beneficiario.
Nel  caso  in  cui  l'ente  del  beneficiario dimostri che il mancato
rispetto  dei  termini  e'  imputabile al beneficiario, non e' dovuto
alcun indennizzo.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli
altri  diritti  dei  clienti  e  degli  enti  che  hanno  partecipato
all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.