Art. 5.
            Esecuzione del bonifico secondo le istruzioni

  1.  A  partire  dalla  data di accettazione dell'ordine di bonifico
transfrontaliero, gli enti eseguono il bonifico per l'intero importo,
salvo  il caso in cui l'ordinante abbia espressamente indicato che le
spese relative al bonifico transfrontaliero sono addebitate, in tutto
o  in  parte,  al  beneficiario,  e  quindi  dedotte dall'importo del
bonifico.
  2.  Quanto  disposto al comma 1 non pregiudica la possibilita', per
l'ente  del  beneficiario,  di  addebitare  a  quest'ultimo  le spese
relative  alla  gestione  del  suo  conto,  secondo  le  norme  e  le
condizioni  applicabili;  tale  addebito  non  puo'  comunque  essere
utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel comma 1.
  3.  Quando,  in  violazione  di quanto disposto dal comma 1, l'ente
dell'ordinante  effettua  una  detrazione  dall'importo  del bonifico
transfrontaliero,   lo  stesso  ente,  su  richiesta  dell'ordinante,
trasferisce  senza  indugio  al  beneficiario la somma corrispondente
all'importo  detratto, salvo che l'ordinante chieda che l'importo sia
messo  a  sua  disposizione.  L'importo detratto e' trasferito, senza
ulteriori detrazioni, a spese dell'ente dell'ordinante.
  4.  L'ente  intermediario che effettua una detrazione in violazione
di  quanto  disposto  dal comma 1, trasferisce senza indugio all'ente
dell'ordinante   o,   se   l'ente   dell'ordinante  lo  richiede,  al
beneficiario, la somma corrispondente all'importo detratto. L'importo
detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente
intermediario che ha effettuato la detrazione.
  5.  L'ente  del  beneficiario  che  non  ha  eseguito  il  bonifico
transfrontaliero   nel   rispetto   delle  istruzioni  dell'ordinante
rimborsa  senza  indugio  al  beneficiario  a proprie spese qualsiasi
importo indebitamente detratto.