Art. 6.
                   Mancata esecuzione del bonifico

  1.   Quando   l'importo   del   bonifico  transfrontaliero  non  e'
accreditato  sul  conto  dell'ente  del  beneficiario,  l'ente che ha
accettato   l'ordine   di   bonifico   transfrontaliero   restituisce
all'ordinante  una  somma,  a titolo di provvisionale, corrispondente
all'importo  del  bonifico  transfrontaliero non eseguito, fino ad un
massimo di 12.500 euro, maggiorata:
    a)  dell'interesse  legale  calcolato  sull'importo  del bonifico
transfrontaliero  per il periodo compreso tra la data di accettazione
dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito;
    b)  delle  spese  relative al bonifico transfrontaliero sostenute
dall'ordinante.
  2.   La  somma  prevista  dal  comma  1  e'  messa  a  disposizione
dell'ordinante  entro quattordici giorni lavorativi bancari dalla sua
richiesta, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel
frattempo sul conto dell'ente del beneficiario.
  3.  L'ordinante  non  puo'  chiedere  la  restituzione  della somma
prevista  dal  comma  1  prima  della  scadenza  dei termini previsti
dall'articolo 4, comma 1.
  4.  Nel  caso  previsto  al  comma  1,  l'ente intermediario che ha
accettato  l'ordine  di bonifico transfrontaliero rimborsa, a proprie
spese,  l'importo  del  bonifico,  comprensivo  di spese e interessi,
all'ente  dal  quale  ha  ricevuto  l'ordine  di eseguire il bonifico
stesso,  che  lo  restituisce  all'ordinante,  salvo  che  la mancata
esecuzione  del bonifico transfrontaliero sia imputabile all'ente dal
quale ha ricevuto l'ordine; in tale ultimo caso, l'ente intermediario
si adopera comunque per rimborsare l'importo del bonifico.
  5.  In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico
transfrontaliero   e'  imputabile  a  un  ente  intermediario  scelto
dall'ente  del beneficiario o all'ente del beneficiario, quest'ultimo
ente  mette  a  disposizione  del beneficiario l'importo previsto dal
comma 1 e si adopera per il buon fine dell'operazione.
  6.  In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico
e' imputabile a un errore o a un'omissione nelle istruzioni impartite
dall'ordinante  al proprio ente o alla mancata esecuzione dell'ordine
di  bonifico transfrontaliero da parte dell'ente intermediario scelto
dall'ordinante  stesso,  tutti  gli  enti si adoperano per rimborsare
l'importo  del bonifico. Nel caso in cui l'importo sia recuperato, in
tutto  o  in  parte,  dall'ente  dell'ordinante,  l'ente  e' tenuto a
metterlo   a   disposizione   dell'ordinante;   gli  enti  che  hanno
partecipato  all'operazione  di recupero non sono tenuti a rimborsare
le  spese e gli interessi e possono dedurre dall'importo del bonifico
le spese documentate sostenute per l'operazione di recupero.
  7.  Ove  il  bonifico  venga  eseguito  o il relativo importo venga
restituito    all'ordinante,    successivamente    al   trasferimento
dell'importo  di  cui al comma 1, a seconda dei casi, all'ordinante o
al   beneficiario,   questi   ultimi   sono   tenuti   a   restituire
tempestivamente tale importo trattenendo gli interessi e le spese.