Art. 8.
                    Soluzione delle controversie

  1.   A   fronte   dell'esecuzione   delle  operazioni  di  bonifico
transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di
categoria,  assicurano  adeguate ed efficaci procedure di reclamo per
la  soluzione  delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e
gli enti medesimi.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  su  proposta  della  Banca d'Italia, sono
determinati  i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di
composizione  dell'organo  decidente  i  reclami, in modo che risulti
assicurata  l'imparzialita'  dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti  interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la
rapidita',   l'economicita'  della  soluzione  delle  controversie  e
l'effettivita' della tutela.