Art. 9
                         Disposizioni finali

  1.  In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 8,
comma  2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di  cui  al  comma  1,  gli enti, anche attraverso le associazioni di
categoria,  definiscono  le procedure previste dall'articolo 8, comma
1,  e  le  comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti
che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e controllo
presso  gli  enti  che  non  abbiano  definito le procedure secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  8  o  entro  il  predetto  termine di
centoventi  giorni,  previa diffida ad adempiere da parte della Banca
d'Italia,  e'  applicabile  una sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese
in  cui  persiste  l'inadempienza.  Nei  casi piu' gravi, puo' essere
disposta la sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri.
La  sanzione  e'  comminata  dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  applicando  la  procedura  prevista
dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su
proposta della Banca d'Italia.
  3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano
il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 9:
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
              -  L'art.  195  del succitato decreto legislativo cosi'
          recita:
              "Art.  195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel  presente  titolo  sono  applicate  dal  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica con
          decreto  motivato, su proposta della Banca d'Italia o della
          CONSOB, secondo le rispettive competenze.
              2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
          previa  contestazione  degli  addebiti  agli  interessati e
          valutate  le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
          giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
              3.   Il  decreto  di  applicazione  delle  sanzioni  e'
          pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia
          o  della  CONSOB.  Il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
          proponente,  tenuto  conto  della natura della violazione e
          degli   interessi   coinvolti,   puo'  stabilire  modalita'
          ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
          relative spese a carico dell'autore della violazione.
              4.   Contro  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni  e'  ammessa  opposizione alla corte d'appello del
          luogo  in  cui  ha sede la societa' o l'ente cui appartiene
          l'autore  della  violazione  ovvero,  nei  casi in cui tale
          criterio   non   sia  applicabile,  nel  luogo  in  cui  la
          violazione  e'  stata  commessa.  L'opposizione deve essere
          notificata  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  all'autorita' che ha proposto
          l'applicazione  della  sanzione  entro  trenta giorni dalla
          comunicazione  del  provvedimento  e deve essere depositata
          presso  la  cancelleria  della corte d'appello entro trenta
          giorni dalla notifica.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' dispone la sospensione con decreto motivato.
              6.  La  corte  d'appello,  su istanza delle parti, puo'
          fissare   termini   per   la  presentazione  di  memorie  e
          documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
          delle parti.
              7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
              8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
          cancelleria  della corte d'appello al Ministero del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
          all'autorita'  proponente  ai fini delle pubblicazione, per
          estratto, nel bollettino di quest'ultima.
              9.  Le  societa'  e  gli enti ai quali appartengono gli
          autori  delle  violazioni rispondono, in solido con questi,
          del  pagamento  della sanzione e delle spese di pubblicita'
          previste  dal  secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".