Art. 9 Disposizioni finali 1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, e le comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli enti che non abbiano definito le procedure secondo i criteri di cui all'articolo 8 o entro il predetto termine di centoventi giorni, previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia, e' applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese in cui persiste l'inadempienza. Nei casi piu' gravi, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri. La sanzione e' comminata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica applicando la procedura prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su proposta della Banca d'Italia. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - L'art. 195 del succitato decreto legislativo cosi' recita: "Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze. 2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. 3. Il decreto di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorita' proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorita' che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' dispone la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima. 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".