Articolo 105
                     Regioni a statuto speciale

1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  materie  di  cui  al presente capo con
propria legislazione.

2.  Nel  territorio  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige,  fino,
all'emanazione    di   apposita   legge   regionale,   rimane   ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.