Articolo 109 
                Conferimento di funzioni dirigenziali 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a  tempo  determinato,
ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con
le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici  e
dei  servizi,  secondo  criteri  di  competenza   professionale,   in
relazione agli obiettivi indicati nel  programma  amministrativo  del
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in  caso  di
inosservanza delle direttive  del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno  finanziario  degli
obiettivi  assegnati  nel  piano  esecutivo  di   gestione   previsto
dall'articolo 169  o  per  responsabilita'  particolarmente  grave  o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro.  L'attribuzione  degli  incarichi  puo'   prescindere   dalla
precedente  assegnazione  di  funzioni  di  direzione  a  seguito  di
concorsi. 
 
  2. Nei comuni privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  le
funzioni  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono  essere
attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.