Articolo 11 
                          Difensore civico 
 
1.  Lo  statuto  comunale  e  quello  provinciale  possono  prevedere
l'istituzione  del  difensore  civico   con   compiti   di   garanzia
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di  propria
iniziativa, gli abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i  ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 
 
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed  i  mezzi  del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale  o
provinciale. 
 
3.  Il  difensore  civico  comunale  e  quello  provinciale  svolgono
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista  all'articolo
127.