Articolo 111
            Adeguamento della disciplina della dirigenza

1.   Gli  enti  locali,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita'
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del  capo  II  del  decreto  legislativo  del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.