Art. 112
                       Servizi pubblici locali

  1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
  2.  I  servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge.
  3.  Ai  servizi  pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  relativo  alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.