Articolo 116
  Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e
per  la  realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento
del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere  di  interesse  pubblico,  che  non  rientrino,  ai sensi della
vigente   legislazione   statale   e   regionale,   nelle  competenze
istituzionali  di altri enti, costituire apposite societa' per azioni
senza  il  vincolo  della  proprieta' pubblica maggioritaria anche in
deroga  a  disposizioni  di  legge  specifiche.  Gli enti interessati
provvedono  alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione
dei  titoli  azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
L'atto  costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente
pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi  pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  2.  La  costituzione  di  societa'  miste con la partecipazione non
maggioritaria   degli   enti   locali  e'  disciplinata  da  apposito
regolamento   adottato   ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque  importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia di lavori pubblici.
  4.  Fino  al  secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione  dell'opera,  l'ente  locale  partecipante potra' rilasciare
garanzia  fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
  5.  Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di  essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma
1,  anche  per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di
cui  al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi  1  e  2,  della  legge  30  luglio  1990, n. 218, e successive
modificazioni.