Art. 118
                  Regime del trasferimento di beni

  1.  I  trasferimenti  di  beni  mobili  ed  immobili effettuati dai
comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a favore di
aziende  speciali  o  di  societa'  per  azioni  costituite  ai sensi
dell'articolo  113,  lettera e), sono esenti, senza limiti di valore,
dalle  imposte  di  bollo,  di  registro,  di  incremento  di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
di  qualsiasi  specie  o  natura.  Gli  onorari previsti per i periti
designati   dal  tribunale  per  la  redazione  della  stima  di  cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i   notai  incaricati  della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
  2.  Le  disposizioni  previste  nel  comma  1 si applicano anche ai
trasferimenti   ed   alle  retrocessioni  di  aziende,  di  complessi
aziendali  o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di  liquidazione  di  aziende  municipali  e provinciali o di aziende
speciali,  adottate  a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca  del  servizio  e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette  procedure  siano  connesse  o  funzionali  alla  contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende  soppresse,  purche'  i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente conferiti
nella  costituenda  societa'  per  azioni.  Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o  di  rami  di  essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in aziende speciali e
consortili  ai  sensi  degli  articoli  31  e  274,  comma  4, per la
costituzione  di  societa'  per  azioni  ai  sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di  enti  locali,  di  societa'  per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni  ai  sensi  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
  3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte
di  province  e  comuni,  in  favore  di societa' costituite ai sensi
dell'articolo  113,  lettera  e),  e  dell'articolo  116, nonche' dei
consorzi  e  delle  aziende  speciali  di  cui, Rispettivamente, agli
articoli  31  e  114  non  si applicano le disposizioni relative alla
cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.